Dal 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria per le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti. Infatti, il tentativo di mediazione è una condizione di procedibilità ovvero la mancata attivazione della procedura conciliativa impedisce al Giudice di decidere sulla controversia, obbligandolo a rilevare l’assenza del tentativo di mediazione e a dare un termine per permettere alle parti di sanare tale mancanza. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, la domanda giudiziale è improcedibile.
Dal marzo 2011 il tentativo di mediazione è già obbligatorio per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Ora, dopo la proroga di un anno decisa per consentire l’entrata a regime graduale dell’istituto della mediazione, anche per le controversie relative a condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è necessario il tentativo di mediazione.
L’istituto della mediazione ha prodotto dati interessanti durante il suo primo anno di vigenza: dai dati statistici elaborati dal Ministero di Giustizia risulta, infatti, che, quando la parte chiamata in mediazione si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione e, quindi, con la soddisfazione di entrambe le parti.
Affinché, quindi, la mediazione riesca ad avere l’effetto di soddisfare gli interessi di entrambe le parti in tempi brevi, con effetti deflattivi sulle cause iscritte in Tribunale, è necessario che entrambe le parti aderiscano alla mediazione.
L’intervento del legislatore si è anche rivolto a questo aspetto con l’introduzione di una ulteriore sanzione per la mancata partecipazione senza giustificato motivo: non solo, infatti, la mancata partecipazione è un argomento di prova ex art. 116 c.p.c., ma determina l’obbligo – per la parte che non si presenta – di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa, divenuto con i nuovi aggiornamenti molto oneroso.
L’introduzione di condominio e rca nel novero delle materie per cui il tentativo di mediazione è obbligatorio pone di fronte a nuove sfide, ma anche a nuove opportunità per permettere a ogni singolo cittadino di soddisfare i propri interessi in tempi più rapidi