Proroga Speciale Avvocati: 70% di sconto sulle spese per le mediazioni obbligatorie iscritte dal 15/05/2012 al 15/06/2012

IN CONSIDERAZIONE DEL GRADIMENTO ESPRESSO E DEL SUCCESSO DELLA PROMOZIONE RISERVATA AGLI AVVOCATI


DAL 15/05/2012 AL 15/06/2012

APPLICHERA’ A TUTTI GLI AVVOCATI CHE AVVIERANNO UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER I PROPRI CLIENTI

UNO SCONTO DEL 70% SULLE SPESE DI MEDIAZIONE PREVISTE DALLA TABELLA MINISTERIALE

FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO PARI A € 40,00 OLTRE IVA

N.B. le predette condizioni verranno applicate alla parte istante e a tutte le mediazioni c.d. obbligatorie, indipendentemente dall’esito e dalla durata della mediazione. Per poter usufruire dello speciale sconto, le istanze di mediazione dovranno essere presentate attraverso un professionista iscritto all’albo degli Avvocati e indirizzate secondo le modalità meglio descritte sul sito www.mediamediando.com e dovranno essere inviate presso la sede di Roma o di Milano di Mediamediando entro e non oltre il 15.6.2012. Per le istanze presentate attraverso raccomandata farà fede il timbro di spedizione.

Per ulteriori informazioni contattateci allo 063728437 o tramite mail all’indirizzo info@mediamediando.com

Posted in agevolazioni, News | Tagged , , , , | Leave a comment

Il Ministro della Giustizia Paola Severino al CSM: la mediazione deve essere valorizzata.

Proponiamo uno stralcio dell’intervento del ministro della Giustizia Paola Severino al plenum del CSM tenutosi a Roma il 9 maggio 2012 relativo all’istituto della mediazione, facoltativa e obbligatoria.

L’intero intervento è rinvenibile all’indirizzo www.giustizia.it.

Nel quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, particolare attenzione viene dedicata all’istituto della mediazione civile obbligatoria. Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012.

Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo. Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti.

Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. In quest’ottica, è di fondamentale importanza il ruolo del Giudice, nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione anche nelle materie non previste come obbligatorie, nelle quali uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali. Purtroppo si constata che la mediazione delegata si colloca a livelli bassissimi, nella misura del solo 3% di quella complessiva.

Appare quindi necessario sensibilizzare i magistrati del settore civile alla pratica della mediazione, sia attraverso specifiche azioni formative e sia valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria.”

Posted in News | Tagged , , , | Leave a comment

Improcedibilità della domanda e condanna alle spese in caso di mancato rispetto del termine assegnato dal Giudice per la mediazione.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 elenca le materie per le quali è obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda.

Il Giudice, quindi, alla prima udienza – o nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto dopo il mutamento del rito e nei procedimenti per ingiunzione dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione – ove verifichi che la mediazione non è stata esperita, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2010 (quattro mesi), assegnando contestualmente alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione.

Che cosa succede se le parti non adempiono all’invito del Giudice e quindi non presentano alcuna domanda di mediazione nel termine loro assegnato?

Recentemente, il 26 marzo 2012, il Tribunale di Roma – Sezione Distaccata di Ostia – ha stabilito con l’ordinanza Trib.Roma-Sez.Ostia 26.03.2012 che il mancato avvio della procedura di mediazione, in una materia che prevede l’obbligatorietà di tale procedura, nel termine fissato dal Giudice rende improcedibile la domanda giudiziale.

Nella fattispecie, xxxxx aveva intimato lo sfratto per morosità a yyyy, che si era costituito in giudizio, opponendosi alla convalida.

Alla prima udienza, il Giudice disponeva il mutamento del rito e invitava le parti a mediazione obbligatoria.

All’udienza successiva, fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il Giudice, dato atto della mancata attivazione del procedimento di mediazione, dichiarava la domanda improcedibile, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Posted in News | Tagged , , , | Leave a comment

Speciale Avvocati: sconto del 70% sulle spese di mediazione

MediaMediando

al fine di promuovere l’istituto della mediazione

DAL 11/04/2012 AL 11/05/2012

APPLICHERÀ A TUTTI GLI AVVOCATI CHE AVVIERANNO UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER I PROPRI CLIENTI

UNO SCONTO DEL 70% SULLE SPESE DI MEDIAZIONE PREVISTE DALLA TABELLA MINISTERIALE

FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO PARI A € 40,00 OLTRE IVA

N.B. le predette condizioni verranno applicate a tutte le mediazioni c.d. obbligatorie presentate a Mediamediando attraverso un legale, indipendentemente dall’esito e dalla durata della mediazione. Per poter usufruire dello speciale sconto, le istanze di mediazione dovranno essere presentate attraverso un professionista iscritto all’albo degli Avvocati, indirizzate secondo le modalità meglio descritte sul sito www.mediamediando.com e dovranno essere inviate presso la sede di Roma o di Milano di Mediamediando entro e non oltre il 11.5.2012. Per le istanze presentate attraverso raccomandata farà fede il timbro di spedizione.

Per ulteriori informazioni contattateci allo 063728437 o tramite mail all’indirizzo info@mediamediando.com

Posted in News | Tagged , , , | Leave a comment

Le agevolazioni fiscali nella mediazione civile

Grant CochraneA favore delle parti in mediazione sono state stabilite delle agevolazione di carattere fiscale: alle parti che corrispondono l’indennità dovuta per la mediazione ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi, in caso di successo della mediazione ovvero quando la procedura si conclude con verbale di accordo tra le parti, e’ riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta viene ridotto del 50%.

Se, ad esempio, viene pagata dalla parte all’organismo di mediazione un’indennità di 200 euro, in caso di accordo tra le parti, il credito d’imposta copre il costo sostenuto, essendo pari all’indennità corrisposta, nel caso di insuccesso della procedura, coprirà solo la metà dell’indennità sostenuta e, quindi, nell’esempio riportato, 100 euro.

Il credito di imposta vantato, secondo il comma 4 dell’articolo 20, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi di chi che ha sostenuto il costo dell’indennità ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia entro il 30 maggio di ogni anno per le mediazioni che si sono  svolte nell’anno precedente, in compensazione con le somme a debito di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9/7/1997.

Tale compensazione deve essere necessariamente effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva e, per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Se non viene compensato, il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TU delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986.
Image: Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net

Posted in Senza categoria | Tagged , , | Leave a comment

Lo spot sulla mediazione civile e commerciale del Ministero della Giustizia

Posted in video | Tagged , , , | Leave a comment

Dal 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria anche per condomini e r.c. auto

Dal 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria per le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da circolazione stradale e dei natanti. Infatti, il tentativo di mediazione è una condizione di procedibilità ovvero la mancata attivazione della procedura conciliativa impedisce al Giudice di decidere sulla controversia, obbligandolo a rilevare l’assenza del tentativo di mediazione e a dare un termine per permettere alle parti di sanare tale mancanza. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, la domanda giudiziale è improcedibile.

Dal marzo 2011 il tentativo di mediazione è già obbligatorio per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Ora, dopo la proroga di un anno decisa per consentire l’entrata a regime graduale dell’istituto della mediazione,  anche per le controversie relative a condominiorisarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è necessario il tentativo di mediazione.

L’istituto della mediazione ha prodotto dati interessanti durante il suo primo anno di vigenza: dai dati statistici elaborati dal Ministero di Giustizia risulta, infatti, che, quando la parte chiamata in mediazione si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un verbale di conciliazione e, quindi, con la soddisfazione di entrambe le parti.

Affinché, quindi, la mediazione riesca ad avere l’effetto di soddisfare gli interessi di entrambe le parti in tempi brevi,  con effetti deflattivi sulle cause iscritte in Tribunale, è necessario che entrambe le parti aderiscano alla mediazione.

L’intervento del legislatore si è anche rivolto a questo aspetto con l’introduzione di una ulteriore sanzione  per la mancata partecipazione senza giustificato motivo: non solo, infatti, la mancata partecipazione è un argomento di prova ex art. 116 c.p.c., ma determina l’obbligo – per la parte che non si presenta – di corrispondere una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo unificato dovuto per la causa, divenuto con i nuovi aggiornamenti molto oneroso.

L’introduzione di condominio e rca nel novero delle materie per cui il tentativo di mediazione è obbligatorio pone di fronte a nuove sfide, ma anche a nuove opportunità per permettere a ogni singolo cittadino di soddisfare i propri interessi in tempi più rapidi

 

Posted in News | Tagged , , , , | 1 Comment